Esercizio del voto a domicilio per elettori affetti da infermità che rendono impossibile l'allontanamento dall'abitazione

IL SINDACO, Visto l'art. l, della legge 27 gennaio 2006 e successive modifiche, rende noto:

Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

Per avvalersi di tale diritto gli elettori interessati dovranno far pervenire, al Sindaco del Comune di iscrizione elettorale, una dichiarazione in carta libera entro il 5 Maggio 2014.

I modelli di dichiarazione sono disponibili presso l'ufficio Elettorale del Comune, il quale è a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da grave infermità - elettori fisicamente impediti

IL SINDACO,
Vista la legge 5 febbraio 2003, n. 17, recante: «Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità»; Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 6/2003, in data 18 febbraio 2003; Visto l'art. 41 del T.U. approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali» e successive modificazioni;
RENDE NOTO
1 j Gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto, al fine di evitare di doversi munire, in occasione di ogni consultazione elettorale, dell'apposito certificato medico, possono richiedere, al comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'annotazione permanente del diritto al voto assistito mediante apposizione, da parte dello stesso comune, di un timbro sulla tessera elettorale personale.
Gli interessati possono richiedere l'apposizione di detto timbro, presentando, durante le ore di apertura dell'ufficio elettorale comunale al pubblico:
a) la tessera elettorale;
b) apposita documentazione sanitaria attestante che l'elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.
2j Gli elettori impossibilitati ad esprimere il voto senza accompagnatore (che non si siano avvalsi e che non intendano avvalersi della facoltà di cui al punto 1), debbono rivolgersi al funzionario medico designato daii'A.U.S.L. per il rilascio della prescritta certificazione (in duplice copia per l'eventuale ballottaggio) nei presidi e con gli orari di cui al prospetto allegato.
Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito web istituzionale di questo comune.

Scarica il prospetto