Si informa che è stata pubblicata all'albo pretorio l'ordinanza n. 1 del 23 gennaio 2018 riguardante l'obbligo, da parte dei privati, di pulizia e manutenzione dei terreni in ambito urbano ed extraurbano. Questo il testo dell'ordinanza:

IL SINDACO

PREMESSO che l'abbandono e l'incuria da parte dei proprietari di taluni appezzamenti di terreno, posti all'interno del territorio del Comune di Chiaverano, con presenza di rovi, erbacce ed arbusti, possono creare problemi di decoro d'igiene, salute pubblica e di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni, nonchè può incidere sulla sicurezza della viabilità;

APPURATO che sul territorio comunale è emerso che tale stato di incuria ed abbandono ha comportato e comporta tuttora la crescita spontanea e diffusa di rovi, sterpaglie, arbusti selvatici ed altre forme di vegetazione con successiva occupazione ed estensione su alcuni tratti di strade provinciali, comunali e vicinali nel territorio comunale, oltre che accumuli di materiali di varia natura;

RILEVATO che l'omessa o difettosa manutenzione dei terreni e degli stessi canali di scolo posti nei pressi della sede stradale ha portato a produrre fenomeni di ostruzione dei canali stessi e la conseguente fuoriuscita di acqua, fango e terriccio, soprattutto in occasione di precipitazioni tale da invadere le strade provinciali, comunali e vicinali;

RILEVATO che la presenza di rifiuti di vario genere oltre alle sterpaglie e all'accumulo di materiale vegetale, offre di fatto rifugio e costituisce un potenziale ricettacolo per la proliferazione di rettili, roditori, insetti alati, striscianti, ecc;

RILEVATO che l'omessa manutenzione delle ripe dei fondi laterali alle strade medesime può determinare con la corrivazione il movimento del terreno o il suo cedimento ed ingombro della sede stradale con massi, terriccio e altri materiali;

RILEVATO che l'abbandono o la mancata rimozione di rifiuti posti nei suddetti luoghi di proprietà privata (spesso non recintati ed individuabili al momento solo catastalmente) fronteggianti le strade o le aree verdi comunali, concorre ad innalzare il livello del rischio di pericolo descritto;

CONSIDERATO che come premesso, l'insieme di tali fattori pregiudicano o rendono comunque difficoltosa la circolazione stradale all'interno del territorio comunale, creano le condizioni suddette per il proliferare di animali nocivi quali ratti, insetti e parassiti ed il diffondersi di malattie da essi trasmesse, costituiscono inoltre potenziale causa di incendi, pericolo per la pubblica e privata incolumità ed alterano infine il decoro urbano;

VISTO il Dlgs 267/2000 (T.U. EELL) in particolare artt. 50 e 54;
VISTO l'art. 7 bis del Dlgs 18 Agosto 2000 n. 267;
VISTO il Dlgs 285/1992 "Codice della Strada" 30 aprile 1992 e s.m.i.;
VISTO il Dlgs 152/2006 "Norme in materia ambientale";
VISTO il regolamento comunale di polizia urbana annonaria;
VISTA la L. 241/1990
VISTO lo statuto Comunale;

ORDINA

La pulizia dei terreni privati in zone urbane ed extraurbane appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili e non, a cura e spese dei proprietari, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e mantenere dette aree in buono stato, ovvero con intervento coatto del Comune a totale carico dell'interessato inadempiente;

Si ordina altresì, ai proprietari, possessori, detentori a qualsiasi titolo, amministratori degli appezzamenti di terreno, dei canali di scolo e di altre opere per la condotta delle acque, di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane, di stabili ed edifici con annesse aree verdi, fronteggianti le strade provinciali, comunali e vicinali del Comune di Chiaverano, di provvedere, ai seguenti interventi:
-sfalcio, taglio di erbacce, arbusti e piante selvatiche cresciute sulle rispettive aree private confinanti con le suddette strade;

- potatura delle piante e regolazione delle siepi poste in prossimità delle suddette strade;
- potatura delle piante, anche di alto fusto, poste in prossimità delle suddette strade e recisione dei rami di esse che sporgano su queste ultime e che costituiscano, per lo stato in cui si trovano, fonte di pericolo per la viabilità o comunque impediscano la visibilità della segnaletica stradale posta sul tratto stradale interessato;
- raccolta di erbacce, rami, foglie, caduti e depositatisi nelle predette aree in prossimità delle strade in questione o direttamente sul piano stradale;
- taglio di radici ed in genere di parti arboree che provocano danno alle strade suddette;
- raccolta dei rifiuti posti nelle predette aree in prossimità delle suddette strade;
- pulizia e manutenzione dei canali di scolo, irrigazione, raccolta e deflusso delle acque, posti in prossimità delle strade in questione;
- manutenzione delle ripe dei fondi laterali alla sede stradale;
- smaltimento dei materiali vegetali e di rifiuto evitando il loro accatastamento nel terreno;

AVVERTE

- che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa previste dal D.Lgs. 267/2000 art. 7 e ss.mm.ii. (da E. 25,00 a E. 500,00), dal Codice della strada (da E. 148,00 ad E. 594,00) o da altre disposizioni di legge;
- che l'inosservanza della presente Ordinanza comporterà, oltre alle sanzioni amministrative, l'addebito integrale delle spese sostenute dal Comune di Chiaverano per i lavori necessari da eseguire in via sostitutiva;
- che i contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili di qualunque danno ad essi imputabile per l'inadempimento stesso e dovranno altresì rimborsare al Comune di Chiaverano tutte le spese che saranno sostenute da esso.

DISPONE

1. che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Chiaverano, affissa nei punti principali del territorio comunale.
2. che la Polizia Municipale è incaricata della vigilanza e del controllo dell'esecuzione della predetta Ordinanza
3. che la presente Ordinanza sia trasmessa a:
- Prefettura di Torino
- Città metropolitana di Torino- settore Viabilità
- Polizia Municipale del Comune di Chiaverano
- Stazione dei Carabinieri di Banchette-Ivrea
- Stazione dei Carabinieri Corpo Forestale dello Stato di Settimo Vittone

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 che avverso la presente Ordinanza è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco
Maurizio Angelo Fiorentini