L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato dall’art. 6 della legge 165/2017, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune di iscrizione nelle liste elettorali.
Tale comunicazione deve avvenire entro il 26 febbraio 2020. L’opzione dovrà pervenire al Comune per posta, telefax, posta elettronica anche non certificata, oppure potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.