Si ricorda che in base alla nuova legge regionale sugli incendi boschivi e il Piano sulla qualità dell'aria nel Bacino Padano, le regole per l'accensione dei fuochi e l'abbruciamento dei residui vegetali sono state modificate:

1. L’abbruciamento di materiale vegetale derivante dalle normali attività agricole e selvicolturali è vietato su tutto il territorio regionale nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo. In questo periodo è concesso unicamente: accendere fuochi in aree attrezzate, per motivi di lavoro e per motivi legati alla tradizione culturale (es. fuochi di artificio), se non è stato dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi;

2. Nel restante periodo dell’anno è concesso l’abbruciamento di materiale vegetale derivante dalle normali attività agricole e selvicolturali (con un massimo di 3 metri steri/ha/giorno), tranne che non sia stato dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi ed adottando tutte le precauzioni necessarie, nel rispetto del Regolamento di Polizia Rurale Comunale.