L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n.35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di:

  • ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE
  • ISCRIZIONE ANAGRAFICA DALL'ESTERO
  • CAMBIO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE
  • EMIGRAZIONE ALL'ESTERO

nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.

QUESTE DISPOSIZIONI ENTRANO IN VIGORE A PARTIRE DAL 9 MAGGIO 2012.

I cittadini dovranno rendere le dichiarazioni anagrafiche  attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'Interno (e disponibili in fondo a questa pagina), compilati in tutte le parti indicate come obbligatorie.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

È comunque consigliabile allegare anche: patente di guida (copia) di tutti i componenti della famiglia che la possiedono e targhe degli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori intestati alle persone che tarsferiscono la residenza (non a ditte); questi dati verranno inviati alla motorizzazione che provvederà ad inviare l'etichetta adesiva del nuovo indirizzo da incollare sui documenti.

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

Il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato A).

Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato B).

I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:

1. direttamente all'ufficio anagrafe del Comune di Chiaverano in Piazza Ombre,1 nei seguenti orari: su appuntamento fino a nuove disposizioni;
2. per raccomandata, indirizzata a: Ufficio Anagrafe - Comune di Comune di Chiaverano in Piazza Ombre,1 - 10010 Chiaverano TO;
3. per posta elettronica semplice al seguente indirizzo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. allegando scansione del documento di identità;
4. per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. allegando scansione del documento di identità.

L'invio di cui ai punti 4 o 5 è consentito ad una delle seguenti condizioni:
1. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
2. che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
3. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
4. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

PROCEDURA SEGUITA DALL'UFFICIO ANAGRAFE

A seguito della dichiarazione resa l'Ufficiale d'Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i due giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse.

L'Ufficiale d'Anagrafe può, entro 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, disporre accertamenti per verificare la dimora abituale e la regolarità della documentazione presentata  e deve comunicare al cittadino interessato, entro lo stesso termine, l'eventuale esito negativo.

Se, decorso tale termine, il cittadino non riceve alcuna comunicazione da parte del Comune, la pratica si considera definitivamente accettata, con applicazione della regola del silenzio - assenso.

CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace; inoltre l'Ufficiale d'Anagrafe effettuerà apposita segnalazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

ALLEGATI

PDF Allegato A (documentazione per cittadino straniero non appartenente unione europea)

 

PDF Allegato B (documentazione per cittadino straniero appartenente unione europea)

 

DOC Dichiarazione di residenza

 

DOC Dichiarazione di trasferimento all'estero

 

PDF Dichiarazione per le utenze domestiche