CONVIVENZA DI FATTO

DESCRIZIONE

La convivenza di fatto, riconosciuta dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, è costituita da  due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sessi diversi, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

DESTINATARI

I soggetti cui è destinato il procedimento  sono due persone, non legate da matrimonio, unione civile e non unite da legami adottivi o di parentela, che intendono fare registrare volontariamente l'esistenza tra di loro di una convivenza di fatto e, tramite notaio o avvocato, l'eventuale stipula di un contratto di convivenza relativo ai rapporti patrimoniali.

Il notaio o avvocato che provvede alla stipula del Contratto di convivenza  o all'autentica della scrittura privata deve trasmetterla all'anagrafe del Comune di residenza degli interessati entro 10 giorni, per la registrazione e la certificazione, al fine dell'opponibilità ai terzi degli accordi patrimoniali in esso contenuti e dell'eventuale scelta del regime di comunione dei beni.


La legge 76/2016 riconosce alle convivenze di fatto che abbiano i requisiti da essa previsti i seguenti diritti:

  • gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (comma 38);
  • in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (comma 39);
  • ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie; la designazione deve essere fatta per iscritto e firmata (commi 40 e 41);
  • alcuni diritti inerenti la casa di abitazione di proprietà (commi 42 e 43);
  • successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (comma 44);
  • inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale (comma 45);
  • partecipazione agli utili nell'attività di impresa familiare in assenza di contratti di società o di lavoro subordinato (comma 46);
  • il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata (commi 47 e 48);
  • in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (comma 49);

le parti che costituiscono una convivenza di fatto possono inoltre disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune stipulando o facendo registrare in forma scritta e autenticata presso un notaio o un avvocato un contratto di convivenza. Il contratto è facoltativo e non impedisce l'esistenza e la dichiarazione della convivenza di fatto all'anagrafe né il godimento dei diritti previsti dalla legge (commi da 50 a 65).

MODALITÀ

I soggetti interessati, se in possesso dei requisiti di legge, possono presentare all'ufficio anagrafe una richiesta di registrazione della loro convivenza di fatto regolata dai commi 36 e seguenti della legge 20 maggio 2016, n. 76.

La richiesta di coloro che si trasferiscono a Chiaverano da altro comune o dall'estero può essere contestuale all'iscrizione anagrafica nello stesso stato di famiglia.

Coloro che, già residenti,  vogliano rendere la dichiarazione successivamente, potranno farlo in ogni tempo presentando i seguenti documenti:

richiesta di registrazione della Convivenza di fatto firmata da entrambe le parti della coppia;
copia di un documento di identità o di riconoscimento valido di entrambe le parti

DOCUMENTAZIONE/MODULISTICA

Modulo per convivenza di fatto

COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Non sono previsti costi

INFORMAZIONI E SCADENZE

Le parti possono comunicare al Comune lo scioglimento della convivenza di fatto in qualsiasi momento e con le stesse modalità della richiesta di registrazione, anche permanendo la coabitazione e l'iscrizione anagrafica.

La  convivenza cessa in caso di matrimonio o unione civile, morte , scissione anagrafica o cambio di residenza , dichiarazione di cessazione presentata da una o entrambe le parti.