Cartella Area Modulistica Ufficio Tecnico

Modulistica - AREA TECNICA
Responsabile area tecnica : Arch. Massé Sara
Istruttore tecnico : Geom. Grosso Nicola
Ricevimento al Pubblico in sola modalità telefonica :
martedi dalle 14.00 alle 16.00 contattando il numero 0125 54805 inteno n.4 ( in caso di mancata risposta verrete ricontatatti appena possibile)
giovedì dalle 10.00 alle 12.00 contattando il numero 334 6738622 - ( in caso di mancata risposta verrete ricontatatti appena possibile)
Ricevimento al Pubblico in modalità telematica:
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ( le e-mail vengono riscontrate in ordine di arrivo)
ATTENZIONE : Non si effettuano ricevimenti in presenza per tutto il periodo emergenziale
Categorie
Cartella CONSULTAZIONE CARTOGRAFIA CATASTALE

SI INFORMA CHE E' POSSIBILE CONSULTARE IN MODALITA' GRATUITA LA CARTOGRAFIA CATASTALE DEL COMUNE DI CHIAVERANO E DEI TERITORI PIEMONTESI ED ITALIANI SELEZIONANDO I SEGUENTI SITI:
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Geoportale Cartografico Catastale - https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it/age-inspire/srv/ita/catalog.search#/home
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Planimetria catastale di riferimento regionale - https://www.geoportale.piemonte.it/cms/progetti/progetto-mosaicatura-catastale
Cartella PRATICHE EDILIZIE E PAESAGGISTICHE

TUTTE LE PRATICHE EDILIZIE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE IN MODALITA' DIGITALE TRAMITE IL PORTALE MUDE PIEMONTE link: http://www.mude.piemonte.it/site/
ATTENZIONE : Le pratiche paesaggistiche dovranno essere presentate come pratiche indipendenti dalle edilizie avendo cura di indicarle come collegamento alle edilizie che verranno successivamente presentate previo ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica propedeutica
Cartella PRESENTAZIONE CILAS- SUPERBONUS 110%

CILA SUPERBONUS 110% - MUDE PIEMONTE
In base all'Accordo tra Governo, Regioni e Enti locali in Conferenza Unificata - seduta del 4 agosto 2021, si è stabilito di adottare una modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della Comunicazione asseverata di inizio attività (CILA-Superbonus), ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.
A partire dal 5 AGOSTO 2021, le istanze per gli interventi relativi al c.d. “Superbonus 110%” devono essere trasmesse unicamente con lo specifico modulo adottato.
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione.
Per l'ottenimento del bonus fiscale fino a quando non ci sarà pratica specifica su Mude , si chiede di utilizzare il MODELLO CILAS già presente sul portale Mude Piemonte (pratica CILAS ) in questo modo verrà protocollata e ricevuta dal Comune tramite Mude Piemonte;
l'importo dei diritti di segreteria è parificato a quello delle CILA, e va versato con PagoPa
i modelli devono essere compilati in tutte le loro parti e firmati digitalmente dal progettista delegato. http://www.mude.piemonte.it/site/
Immagine ULTIME NOTIZIE

Gennaio 2022
SISMICA
Deliberazione della Giunta Regionale 26 novembre 2021, n. 10-4161
Tutti i riferimenti normativi regionali, in materia sismica, sono reperibili anche sul sito regionale all’indirizzo: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/prevenzione-rischio-sismico oppure https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/prevenzione-rischio-sismico/approvate-nuove-procedure-sismiche-dgr-26-novembre-2021-n-10-4161
Novembre 2021
PRATICHE EDILIZIE: DIRITTI E ONERI SI PAGHERANNO ON LINE CON PAGOPA
Dal 1 Novembre
Per la presentazione delle pratiche edilizie sarà possibile pagare contributi diversi, sanzioni e diritti di segreteria direttamente online tramite Il sito comunale (PagoPa) o tramite l’avviso di pagamento scaricabile e stampabile per il pagamento presso il circuito PagoPA.
Durante la compilazione delle pratiche tramite il servizio online, é obbligatoria la fase del pagamento di contributi diversi e diritti di segreteria.
In base ai dati caricati dall’utente il sistema genererà un avviso di pagamento PagoPA con la cifra calcolata e solo in seguito all’effettivo pagamento la piattaforma permetterà la conclusione della compilazione con l’invio definivo della pratica in Comune.
Con PagoPA è possibile gestire i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modo semplice e immediato, su canali fisici e su quelli online.
Il pagamento di contributi diversi e diritti di segreteria su PagoPA sarà obbligatorio per tutte le pratiche edilizie e sarà l’unico canale ammesso. Dalla data di attivazione obbligatoria di PagoPA non sarà quindi più possibile effettuare i versamenti con bonifico sull’IBAN di Tesoreria Comunale e/o Conto Corrente postale del Comune di Chiaverano perché gli unici versamenti considerati validi ai fini della presentazione delle nuove pratiche online saranno esclusivamente quelli effettuati sul canale PagoPA. La compilazione e l’invio della pratica online sarà infatti soggetta ad un controllo automatico relativamente all’effettivo pagamento sul nodo PagoPA della cifra dovuta. Fino a quando la piattaforma comunale per la presentazione delle istanze non avrà verificato l’effettivo pagamento, che avviene in pochi minuti a seguito della conclusione della transazione economica, la pratica non potrà essere conclusa e protocollata.
Pagamenti fuori da PagoPA (ad esempio con bonifico diretto sui conti del Comune di Chiaverano), non saranno quindi verificabili al fine del completamento della pratica determinandone l’impossibilità di presentazione e protocollazione.
Per maggiori informazioni su PagoPA è possibile consultare il sito https://www.pagopa.gov.it.
05.08.2021
CILA SUPERBONUS 110% ( mude piemonte)
Si comunica che la Conferenza Unificata nella seduta del 4 agosto 2021 ha approvato l’Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l’adozione della modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della Comunicazione asseverata di inizio attività (CILA-Superbonus), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
In base a tale Accordo, a partire dal 5 agosto 2021, le istanze per gli interventi relativi al c.d. “Superbonus” dovranno essere trasmesse unicamente con lo specifico modulo adottato.
Nella attesa della realizzazione del nuovo modello digitale e della sua messa in esercizio attraverso il servizio MUDE Piemonte si pubblica il modello CILA-Superbonus nei seguenti formati:
modulo CILA-Superbonus (word)
modulo CILA-Superbonus-Altri soggetti coinvolti (word)
modulo CILA-Superbonus (pdf)
modulo CILA-Superbonus-Altri soggetti coinvolti (pdf)
modulo CILA-Superbonus (pdf editabile)
modulo CILA-Superbonus-Altri soggetti coinvolti (pdf editabile)
Ulteriori informazioni sono reperibili al seguente link:
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/04-08-2021/superbonus-libera-dalla-conferenza-unificata-al-modulo-cila
A livello comunale la cilas può essere presentata tramite Mude piemonte come Cila allegando all'interno la modulistica CILAS sopra riportata
04.08.2021
Cila Surbonus 110% (CILAS)-(https://biblus.acca.it/cila-per-superbonus-in-anteprima-documento-anci/ )
L’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha redatto un quaderno sul Superbonus con istruzioni tecniche, linee guida, note e modulistica.
In particolare il documento ANCI contiene il nuovo modello CILA Superbonus (CILAS) che è stato approvato nella conferenza unificata Stato Regioni il 4 agosto (ed è entrato in vigore dal 5 agosto).
Ricordiamo che il modello ha validità a livello nazionale e non potrà essere modificato da ogni singola Regione; infatti per evitare ciò è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.201 del 23 agosto.
Il quaderno ANCI sul Superbonus
A seguito della conversione in legge del decreto semplificazioni 2021, ANCI, UPI, Conferenza delle Regioni e Dipartimento della Funzione Pubblica hanno lavorato alla predisposizione di un modello unico nazionale di CILA da utilizzare per il Superbonus.
Il quaderno dopo una breve ricostruzione del quadro giuridico della disciplina del Superbonus e un’informativa delle novità introdotte dal decreto Semplificazioni e Governance, fornisce lo schema di CILA che è entrato in vigore il 5 agosto 2021.
Il quaderno ANCI, dopo una prima parte generale dove vengono riassunti gli aspetti principali del Superbonus, ossia:
- cos’è il Superbonus;
- chi ne può usufruire;
- Superbonus e PNRR;
evidenzia le misure di semplificazione legate alla detrazione introdotte dagli articoli 33 e 33-bis del dl 77/2021 – decreto semplificazioni 2021, recentemente convertito in legge.
Il Modello CILAS
Come già anticipato, all’indomani dell’entrata in vigore del decreto n. 77/2021, ANCI, UPI, Conferenza delle Regioni e Dipartimento della Funzione Pubblica hanno lavorato ad un modello CILA valevole solo per gli interventi oggetto di richiesta del Superbonus.
La scelta è stata dettata dalla “specialità” della disciplina che consente ai tecnici di asseverare tutti gli interventi con una CILA (e non più, ove previsto, con una SCIA).
Si è deciso, dunque, per evitare ai tecnici comunali di non confondere le due procedure, di procedere alla elaborazione di un modulo ad hoc.
Di seguito i contenuti più importanti del nuovo modello.
CILA e stato legittimo degli immobili
Attraverso la CILA “Superbonus” dovranno essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile, ovvero che la costruzione dell’immobile è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967 o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, non rendendo più obbligatoria, come più volte ricordato, la verifica dello stato legittimo.
Si ricorda che rimane impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.
Ambito di applicazione della CILA del Superbonus
Tutti gli interventi previsti dell’articolo 119, comma 13-ter, del DL n. 34 del 2020, come modificato dall’articolo 33 del DL n. 77 del 2021, costituendo interventi per l’efficientamento energetico e/o interventi strutturali, ad eccezione di quelli che prevedono la demolizione e ricostruzione, sono classificati come manutenzione straordinaria.
Per gli interventi finalizzati agli incentivi Superbonus 110% già classificati quali edilizia libera ex art. 6 DPR 380/2001 s.m.i. di cui al DM 2 marzo 2018, il modello predisposto non obbliga alla presentazione di alcuno elaborato progettuale. Si precisa che in caso di interventi strutturali, ai fini degli interventi previsti dell’articolo 119, comma 13-ter, del DL n. 34 del 2020, come modificato dall’articolo 33 del DL n. 77 del 2021, la denuncia dei lavori presentata o l’autorizzazione sismica di cui al DPR 380/01 è un presupposto indispensabile di cui alla CILA “Superbonus”.
Interventi di Superbonus già in corso di esecuzione
Per gli interventi già in itinere finalizzati al c.d. Superbonus già eseguiti in forza di altri procedimenti edilizi in data antecedente all’entrata in vigore del DL n. 77 del 2021, viene prevista comunque presentazione della CILA “Superbonus” in quanto la difformità a detta CILA è una delle condizioni per la decadenza del contributo.
Ai sensi della vigente normativa sui documenti amministrativi (articolo 18 della Legge 241/90), il richiedente può richiedere all’amministrazione comunale di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti quali allegati alla CILA “Superbonus”.
Interventi di Superbonus connessi ad altre opere
Per gli interventi che prevedono contemporaneamente opere soggette a benefici fiscali di cui al Superbonus e altre opere non rientranti in tali benefici, occorre comunque presentare sia la CILA “Superbonus”, sia attivare il procedimento edilizio relativo per le opere non comprese, anche contemporaneamente.
Tale precisazione è condizionata dalla norma che esplicita la decadenza dello sgravio fiscale nel caso in cui l’intervento non sia conforme alla CILA “Superbonus”.
Qualora l’intervento proposto contempli lavori diversi rispetto a quelli di cui all’art. 119 del Decreto 34/2020, come modificato dall’articolo 33 del DL 77/2021, per l’intero intervento occorrerà fare riferimento al regime amministrativo ordinario per cui, secondo i casi, occorrerà una SCIA o un Permesso di Costruire.
Interventi di Superbonus e autorizzazioni di altri enti
Qualora la realizzazione degli interventi del c.d. Superbonus 110% preveda la richiesta di atti od autorizzazioni di enti sovraordinati rispetto alle Amministrazioni Comunali la “CILA Superbonus” non supera ovviamente la vigente normativa in materia.
A titolo di esempio, in caso di immobili assoggettati a vincolo ai sensi del D. Lgs 42/04 resta ferma la necessità di acquisire preventivamente l’autorizzazione dell’Ente competente qualora necessaria rispetto agli interventi in progetto.
Allo stesso modo, se le opere oggetto di Superbonus 110% siano soggette alla disciplina in materia di Prevenzione Incendi.
Elaborati progettuali
Nella modulistica della CILA “Superbonus” è stato ulteriormente chiarito – nel “Quadro riepilogativo della documentazione” – che, al fine della semplificazione degli interventi finalizzati all’ottenimento degli incentivi fiscali, l’elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare.
Solo se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi. Resta fermo, così come precedentemente indicato, che per gli interventi di edilizia libera di cui all’art. 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, e correlate norme statali e regionali, può essere sufficiente una sintetica descrizione dell’intervento inserita direttamente nella modulistica.
Interventi di Superbonus in deroga alle distanze minime
Le modifiche introdotte con il DL Semplificazioni e Governance, consentono di realizzare il cappotto termico o il cordolo sismico in deroga alla normativa sulle distanze minime con gli edifici vicini o sulla crescita in altezza che l’intervento potrebbe comportare.
Varianti in corso d’opera agli interventi Superbonus
In caso di varianti in corso d’opera ad interventi di cui alla CILA “Superbonus”, le stesse varianti possono essere comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.
Agibilità interventi Superbonus
Per gli interventi di cui alla CILA “Superbonus” non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di agibilità di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
26/04/2021
Il provvedimento ha tra l'altro prorogato il termine dell'emergenza COVID-19 al 31 luglio 2021 e pertanto le scadenze degli atti amministrativi, con termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 compresi tra il 31 gennaio 2020 ed il suddetto termine del 31 luglio 2021, sono prorogati ope legis al 29 ottobre 2021.
La stessa disposizione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali.
Il Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio ha emesso una circolare, integrativa alla circolare n. 42 del 21/07/2017, con la quale ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di ricondurre alla voce A2 dell'allegato A del DPR 13/02/2017 n. 31 la realizzazione dei "cappotti" in applicazione dell'art. 119 del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni nella Legge n. 77 del 17/07/2020.
Nella Circolare viene ribadito che il presupposto per rientrare nella tipologia A2 dell'allegato A del DPR 13/02/2017 n. 31, e cioè tra gli "Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica" è che gli stessi siano di "lieve o lievissima entità".
Nella disamina delle varie tipologie di vincoli e dando indicazioni nello stabilire se i cappotti rientrano o meno nella definizione di "lieve o lievissima entità" la circolare focalizza la necessità, sempre e comunque, di acquisire per gli immobili ricadenti in area vincolata ex lettera c) dell'art 136 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e costruiti prima del 1945, autorizzazione paesaggistica semplificata oltre naturalmente autorizzazione ex art. 21, sempre del Codice, per gli edifci tutelati ai sensi della Parte II del Codice.
Circolare MIBACT n. 4 del 04/03/2021.
Circolare MIBACT n. 42 del 21/07/2017.
D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31
Art. 119 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni nella Legge n. 77 del 17/07/2020
D.L. 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
Il deposito (Allegato 1) dovrà essere prodotto allo sportello unico nell'ambito della richiesta del titolo abilitativo edilizio, e non più prima dell'inizio lavori strutturali, mentre la dichiarazione di regolare esecuzione (Allegato 2) deve essere trasmessa, sempre allo sportello unico, al termine dei lavori di cui alla denuncia semplificata.
l suddetto provvedimento, nell'ambito delle procedure della prevenzione del rischio sismico, approva l'elenco degli interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità, così come indicato dalla lettera c), del comma 1 dell'art 94 bis del DPR 380/2001, nonché, le modalità semplificate di deposito della denuncia dei lavori, che consiste nella presentazione, presso lo sportello unico per l'edilizia, di una relazione asseverata redatta da un progettista abilitato alla progettazione strutturale, corredata dai relativi elaborati tecnici predisposti in conformità alle Norme Tecniche di riferimento.
Il provvedimento ha tra l'altro prorogato il termine dell'emergenza COVID-19 al 30 aprile 2021 e pertanto le scadenze degli atti amministrativi, con termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 compresi tra il 31 gennaio 2020 ed il sudetto termine del 30 aprile 2021, sono prorogati ope legis al 29 luglio 2021.
La stessa disposizione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali.
Tra le varie modifiche si segnala che vengono effettuati alcuni aggiustamenti tecnici relativi alla compatibilità ambientale degli allestimenti ricettivi all'aperto.
Inoltre, sono state apportate modifiche al testo per evitare il rischio di generare confusione con le norme vigenti nel settore tecnico-edilizio ed è stata aggiunta anche la sanzione del sequestro amministrativo del mezzo mobile di pernottamento per chiunque contravviene all'obbligo di cui all'articolo 10, comma 2 della L.R. 5/2019 s.m.i..
Infine, si segnala che è stato aggiunto il Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente sia tra gli Enti a cui il SUAP trasmette la SCIA ricevuta sia tra gli Enti a cui il Comune trasmette la comunicazione ricevuta.