A chi è rivolto

A tutta la popolazione

Descrizione

L’art. 12 della L. n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune, per concludere un accordo di separazione o di divorzio.

Come fare

Per procedere è necessario compilare una dichiarazione sostitutiva di certificazione di possesso delle condizioni per la richiesta di divorzio/cessazione degli effetti civile del matrimonio (una per ogni coniuge). la dichiarazione potrà essere inviata, allegando la fotocopia di un documento d'identità dei firmatari, tramite:
email: info@comune.chiaverano.to.it
pec: pec@pec.comune.chiaverano.to.it
manualmente al protocollo del comune.
L’allegazione di un valido documento d’identità rappresenta un onere fondamentale del sottoscrittore. da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.

Cosa serve

Dichiarazione sostitutiva di certificazione di possesso delle condizioni per la richiesta di divorzio/cessazione degli effetti civile del matrimonio (una per ogni coniuge).

Cosa si ottiene

Divorzio/cessazione degli effetti civile del matrimonio

Tempi e scadenze

Istanza per la prenotazione di appuntamento comprensiva delle dichiarazioni previste;
il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare personalmente (non è ammessa la procura) innanzi all’ufficiale di stato civile;
nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
l’ufficiale dello stato civile deciderà con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo), al fine della conferma dell'accordo stipulato;
nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'ufficiale di stato civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.
La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.
Attenzione: non è possibile modificare la data della conferma dell'accordo, nemmeno per ragioni di forza maggiore. La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi, in ogni caso comporterà la mancata conferma dell'accordo, e per addivenire al divorzio dovrà essere avviato un nuovo procedimento.







Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi demografici, protocollo ed elettorale

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Dichiarazione_sostitutiva.pdf [.pdf 240,4 Kb - 20/12/2023]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Argomenti

Dèrniere modification: 20/12/2023 17:27:20

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