ALIQUOTE PER L'ANNO 2011
- Ordinaria: 6,10 per mille
- Detrazione sull'abitazione principale: E. 104,00;
Aliquote approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 10/03/2011
pdf Regolamento ICI - 2009
COS'E'?
L'ICI è l'imposta comunale sugli immobili. Per immobili si intendono i fabbricati a qualsiasi uso destinati (abitazioni, attività) e i terreni (fabbricabili e agricoli).
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Decreto Legislativo 504 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni.
- Regolamento comunale
CHI DEVE PAGARE?
L'imposta deve essere pagata dal proprietario di fabbricati, aree fabbricabili, e terreni agricoli a qualsiasi uso destinati. Se sugli immobili sussistono dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione saranno i beneficiari del diritto a dover effettuare il versamento. Il "nudo proprietario" non è quindi soggetto all'imposta che spetta a chi gode di un diritto reale sull'immobile.
Con D.L n. 93 del 29/05/2008 dal 2008 è esclusa dall'ICI l'unità immobiliare adibita ad aitazione principale e relative pertinenze. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella di residenza anagrafica.
QUANDO E COME SI DEVE PAGARE?
Il versamento può essere effettuato:
- In un'unica soluzione: dal 1 al 16 giugno;
- In due rate:
- Acconto: dal 1 al 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta per il primo semestre (calcolata con le aliquote e le detrazioni dell'anno precedente);
- Saldo: entro il 16 dicembre, pari all'imposta totale dovuta per l'anno meno quanto versato in acconto.
- Importo minimo del bollettino E.. 10,00
Il versamento può essere effettuato:
a) la Tesoreria Comunale BANCA SELLA. sportello di Chiaverano;
b) L'Ufficio Postale su c/c 30934103 intestato a Comune di Chiaverano;
c) Con modello F24;
d) Con bonifico bancario codice IBAN: IT80J03268303590B2906617750
e) Con postagiro o bonifico postale codice IBAN: IT38T0760101000000030934103
DICHIARAZIONE
A partire dal 2008 La dichiarazione ICI non deve più essere presentata.
SU COSA SI PAGA?
L'ICI è dovuta sui fabbricati, sulle aree fabbricabili.
I terreni agricoli sono esenti su tutto il territorio Comunale
La base imponibile è il valore degli immobili o dei terreni assoggettati all'imposta.
Nel caso dei fabbricati il valore viene determinato moltiplicando la rendita attribuita o presunta al 1° gennaio dell'anno (aumentata del 5%) per un coefficiente che cambia a seconda della destinazione d'uso del fabbricato.
Gruppi A,B,C » RENDITA X 100
(alloggi, autorimesse, tettoie, ecc.)
Categoria A/10 » RENDITA X 50
(uffici, studi privati)
Categoria C/1 » RENDITA X 34
(negozi, botteghe)
Categoria D » RENDITA X 50
(fabbricati artigianali e industriali, alberghi, banche, ecc.)
Solo per quelli censiti. Per quelli non censiti in catasto, posseduti interamente da Impresa, viene determinato sulla base dei costi contabilizzati nel libro dei cespiti, opportunamente moltiplicati per i coefficienti di rivalutazione indicati annualmente con decreto ministeriale.
Le aree edificabili previste dal PRG vigente dovranno essere valutate sulla base dei valori commerciali vigenti al 1 Gennaio dell'anno in corso e comunque sulla base di prezzi unitari a mq. determinati dal Consiglio Comunale (C.C. n. 18 del 03.04.2007) pari ad E 30,00.
COME SI CALCOLA?
Valore dell'immobile moltiplicato per l'aliquota ICI deliberata dall'Ente per l'anno specifico, diviso 1000.