Compiti degli scrutatori
Gli scrutatori compiono gli atti concernenti le operazioni di autenticazione (firma) delle schede, di identificazione degli elettori, di scrutinio; essi debbono provvedere anche a recapitare i plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio della sezione.
Potestà consultiva degli scrutatori.
Gli scrutatori danno, inoltre, parere al presidente dell’ufficio di sezione nei casi indicati dalla legge oppure a sua richiesta.
Il parere degli scrutatori deve essere sentito obbligatoriamente quando si tratti di decidere sopra i reclami, anche orali, quando sia necessario risolvere difficoltà e incidenti sollevati intorno alle operazioni della sezione, quando si tratti di decidere sulla nullità dei voti e sull’assegnazione dei voti contestati (art. 66, primo comma, e art. 71, primo comma, del testo unico n. 361/1957) e qualora il presidente intenda emanare l’ordinanza motivata di sgombero della sala della votazione da parte degli elettori che abbiano già votato (art. 44, settimo comma, del testo unico n. 361).
Potere di decisione degli scrutatori.
Gli scrutatori, nelle operazioni dell’ufficio di sezione, non hanno, di regola, potere di decisione; tuttavia, in materia di polizia della sala della votazione, quando tre scrutatori facciano richiesta che la Forza pubblica entri e resti nella sala stessa anche prima che comincino le operazioni, il presidente ha l’obbligo di aderire a tale richiesta (art. 44, quinto comma, del testo unico anzidetto).